ORDINANZA N. 2545 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 347 |
LOCALITÀ: Via SANTA CROCE - P.zza CARLO EMANUELE II |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 30.06.2005 |
SB/VARIE05/croce |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1016 del 26.03.2001 con la quale veniva disposto:
in piazza Carlo Emanuele II
carreggiata perimetrale OVEST
nella carreggiata rotatoria centrale,
l'estensione dell'area riservata ai veicoli dell'Arma dei Carabinieri, sul lato banchina OVEST con disposizione "a spina";
Vista l'ordinanza n. 1352 del 20.4.2001 con la quale veniva disposto:
in piazza Carlo Emanuele II
carreggiata perimetrale OVEST
veicoli dell'Arma dei Carabinieri o in servizio autorizzato muniti di speciale contrassegno, a m 5.00 a SUD del f.m. SUD di via Maria Vittoria, per un tratto di m 7.00 circa, con disposizione "in fila";
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 200502116/033 del 31 marzo 2005, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "sosta a pagamento in strutture dedicate - parcheggio Valdo Fusi - nuove tariffe e rilascio permessi gratuiti di sosta alla Polizia Municipale e ai Carabinieri - Approvazione";
Vista la nota del Civico Settore Parcheggi e Suolo Pubblico;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in via Santa Croce
nel tratto: carreggiata laterale ovest di piazza Carlo Emanuele II - via Accademia Albertina, escluse
B) in piazza Carlo Emanuele II
C) la revoca delle ordinanze n. 1016 del 26.3.2001 e n. 1352 del 20.4.2001, meglio specificate in premessa;
D) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)