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ORDINANZA N. 2500

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 334

LOCALITÀ Via GARESSIO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 29/06/2005

SB/VARIE05/garessio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 331 del 16.3.1992 con la quale, in via Garessio, era stato disposto:

    1. il senso unico di circolazione veicolare da est verso ovest;
    2. il diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via, nei confronti di quelli che vi si immettono dalle vie con essa intersecanti, nel tratto compreso tra la carreggiata laterale ovest di corso Unità d'Italia, via Ventimiglia, la via Genova e la via Nizza, escluse;
    3. la sosta con disposizione "a lisca di pesce" negli spazi demarcati e/o opportunamente attrezzati sul lato nord della via;

Tenuto conto che la Città, a eseguito di lavori eseguiti, intende apportare alcune modifiche alla circolazione veicolare rispetto al precedente assetto viabile;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Garessio

  1. l'istituzione del diritto di precedenza dei veicoli che transitano nella via rispetto alle immissioni laterali, limitatamente al tratto compreso tra via Genova, esclusa, e la carreggiata est di via Nizza, inclusa;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 331 del 16.3.1992, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)