CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr.1623 T |
LOCALITÀ corso Regina Margherita, via Balbo, via San Ottavio |
data 21.06.2005 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO |
FB45/B/infrastrutturecommercio/balbo 3 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente del Settore Infrastrutture per il Commercio, relativa ai lavori di sistemazione area mercatale di piazza S. Giulia;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 9 novembre 2004 (mecc.04 11185/106), esecutiva dal 27 novembre 2004, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di parziale ricollocazione e sistemazione dell'area mercatale di piaza S. Giulia;
Atteso che per la realizzazione dell'opera sarà necesssario trasferire provvisoriamente le attività di mercato sulla banchina della carreggiata laterale sud di corso regina Margherita, nel tratto che va dall'intersezione con via Cesare balbo fino a via G. Barolo;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
dal 27.06.05 e sino a cessate esigenze
A) in corso Regina Margherita, sulla banchina Sud della carreggiata laterale Sud, tratto: via Giulia di Barolo - via Guastalla
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) , quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, dell'AMIAT, per i veicoli degli operatori di mercato di piazza S. Giulia (dalle ore 06.00 alle ore 22.00 dei giorni prefestivi e dalle ore 06.00 alle ore 16.30 degli altri giorni feriali) , in quanto trattasi di area mercatale, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
B) in corso Regina Margherita, sul lato Sud della carreggiata laterale Sud:
- per un tratto di m 20 circa a partire da m 50 circa ad Est di via Buniva;
- per un tratto di m 10 circa a partire da m 30 circa ad Ovest di via Buniva;
- per un tratto di m 20 circa ad Ovest del n.c. 43;
- l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 dei giorni prefestivi e dalle ore 06.00 alle ore 16.30 degli altri giorni feriali, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato, con la fermata consentita, negli appositi spazi, esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose ai veicoli degli operatori del mercato di piazza S. Giulia, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Settore Commercio;
C) in corso Regina Margherita, sul lato Sud della carreggiata laterale Sud, per un tratto di m 20 circa ad Est del n.c. 43
- l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con sosta consentita ai veicoli adibiti a servizi scolastici;
D) in corso Regina Margherita, sul lato Sud della carreggiata laterale Sud, tratto: via Giulia di Barolo - via Guastalla
- l'istituzione del divieto di fermata, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 dei giorni prefestivi e dalle ore 06.00 alle ore 16.30 degli altri giorni feriali, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato, con sosta consentita negli appositi spazi ai veicoli degli operatori del mercato di piazza S. Giulia, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Settore Commercio, fatta eccezione per i tratti di cui ai punti B) e C) suddetti;
E) in corso Regina Margherita, lato Nord della carreggiata laterale Sud, tratto: via Giulia di Barolo - via Guastalla
- l'istituzione del divieto di fermata, dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
F) in corso Regina Margherita, carreggiata laterale Sud, tratto: via Balbo - via Guastalla
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera b) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 dei giorni prefestivi e dalle ore 06.00 alle ore 16.30 degli altri giorni feriali, in quanto trattasi di area mercatale, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato di piazza S. Giulia, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Settore Commercio, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, dell'AMIAT e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
G) in corso Regina Margherita, banchina Nord della carreggiata laterale Sud, tratto: via Balbo - via Guastalla
- l'istituzione del divieto di fermata, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 dei giorni prefestivi e dalle ore 06.00 alle ore 16.30 degli altri giorni feriali, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato, con sosta consentita negli appositi spazi ai veicoli degli operatori del mercato di piazza S. Giulia, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Settore Commercio;
H) in via Balbo, lato Nord per un trato di m 30 circa ad Est di corso Regina Margherita
- l'istituzione del divieto di fermata, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 dei giorni prefestivi e dalle ore 06.00 alle ore 16.30 degli altri giorni feriali, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato, con sosta consentita negli appositi spazi ai veicoli degli operatori del mercato di piazza S. Giulia, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Settore Commercio;
I) in via S. Ottavio, tratto: corso Regina Margherita - via Cesare Balbo
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera b) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 dei giorni prefestivi e dalle ore 06.00 alle ore 16.30 degli altri giorni feriali, in quanto trattasi di area mercatale, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato di piazza S. Giulia, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Settore Commercio, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, dell'AMIAT e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
L) in via Guastalla, lato Est per un tratto di m 5 circa a Nord e a Sud di via Cesare Balbo
- l'istituzione del divieto di fermata, dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
- la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)