ORDINANZA N. 2386 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 319 |
LOCALITÀ Via MARIA ADELAIDE |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 20/06/05 |
SB/VARIE05/adelaide |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 300(283) del 25.3.1991 che istituiva il senso unico di circolazione veicolare da est verso ovest;
Vista l'ordinanza n. 1492(1399) del 4.10.1994 che confermava il senso unico di circolazione veicolare da est verso ovest; istituiva il divieto di fermata permanente sul lato sud di via Maria Adelaide e la sosta a pagamento con disposizione "in fila" sul lato nord della via, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1123 prot. n. 1050 dell'1 agosto 1994;
Vista la nota del Convitto Ecclesiastico della Consolata;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Maria Adelaide
tratto: piazza della Consolata - via delle Orfane, escluse
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)