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ORDINANZA N. 2386

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 319

LOCALITÀ Via MARIA ADELAIDE

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 20/06/05

SB/VARIE05/adelaide

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 300(283) del 25.3.1991 che istituiva il senso unico di circolazione veicolare da est verso ovest;

Vista l'ordinanza n. 1492(1399) del 4.10.1994 che confermava il senso unico di circolazione veicolare da est verso ovest; istituiva il divieto di fermata permanente sul lato sud di via Maria Adelaide e la sosta a pagamento con disposizione "in fila" sul lato nord della via, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1123 prot. n. 1050 dell'1 agosto 1994;

Vista la nota del Convitto Ecclesiastico della Consolata;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Maria Adelaide

tratto: piazza della Consolata - via delle Orfane, escluse

  1. l'istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli che percorrono la via con direzione da est verso ovest;
  2. l'istituzione della sosta a pagamento sul lato nord della via, a partire da m 5 dall'intersezione con via delle Orfane, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1123 prot. n. 1050 dell'1 agosto 1994;
  3. l'istituzione del divieto di fermata permanente sul lato sud della via;
  4. la revoca delle ordinanze n. 300 (283) del 25.3.1991; dell'ordinanza n. 1492 (1399) del 4.10.1994, meglio specificate in premessa;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)