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ORDINANZA N. 2384

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 317

LOCALITÀ Corso PESCHIERA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 20/06/05

SB/VARIE05/

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1740 del 09.5.2003 con la quale erano stati assunti i seguenti provvedimenti:

1) istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h:

2) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:

  1. la posa in opera di un dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate nel

comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata laterale NORD a m 10.00circa ad EST del n.c. 370;

Vista la segnalazione di un gruppo di genitori degli alunni che frequentano la Scuola Elementare "P. Baricco" con la quale viene denunciata la situazione di pericolo costituita dai veicoli che transitano nel tratto di corso Peschiera, oggetto del provvedimento, a velocità elevata;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Peschiera

1) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h:

  1. sulla carreggiata laterale nord, nel tratto compreso tra via Pozzo Strada e la carreggiata di collegamento con corso Francia;
  2. sulla carreggiata laterale sud nel tratto compreso tra l'interno 355 e via Trecate;

2) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:

  1. sulla carreggiata laterale nord in prossimità del n.c. 370;
  2. sulla carreggiata laterale sud a m 20 circa ad ovest del f.m. ovest di via Trecate;
  3. sulla semicarreggiata centrale nord a m 40 circa ad ovest dalla proiezione del f.m. est di via Trecate;
  4. sulla semicarreggiata centrale sud a m 40 circa ad est dalla proiezione del f.m. est di via Trecate;

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere (n.3), sul lato sud della carreggiata laterale sud del corso, per un tratto di m 7 a partire da m 5 ad ovest del f.m. ovest di via Trecate e procedendo verso ovest, con disposizione a 45°;
  2. la realizzazione di n.2 attraversamenti pedonali rialzati con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, e precisamente:

  1. sulla carreggiata laterale sud in corrispondenza con via Trecate;
  2. sulla carreggiata laterale nord a m 13 circa ad ovest del n.c. 370;

5) la posa di n.8 paletti dissuasori della sosta del tipo "Città di Torino", sui lati est ed ovest di via Trecate all'intersezione con la carreggiata laterale sud del corso;

  1. la revoca dell'ordinanza n. 1740 del 09.5.2003, meglio specificata in premessa;
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei rallentatori di velocità e dei paletti dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)