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ORDINANZA N. 2364

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 314

LOCALITÀ Corso TRAIANO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 17/06/2005

SB/VARIE05/traiano

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2000 del 15.11.1996 con la quale in corso Traiano, nell'area destinata a posteggio taxi individuata sulla banchina centrale, immediatamente ad est del corso Unione Sovietica, erano stati assunti vari provvedimenti di natura viabile relativi alla circolazione veicolare;

Vista l'ordinanza n. 551 del 24.3.1998 con la quale era stato istituito l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che si immettono sulla carreggiata sud del corso Troiano, dal varco della banchina centrale realizzato immediatamente ad est del posteggio taxi i in corrispondenza dell'interno 10 di via Daneo;

Vista la nota del Civico Settore Suolo Pubblico con la quale viene comunicata la modifica dell'assetto viabile di corso Traiano in relazione ai lavori della "Linea 2", e di conseguenza la necessità di riservare una nuova area da destinare al servizio TAXI;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Traiano

nell'area destinata a posteggio TAXI individuata sulla banchina centrale del corso, in corrispondenza delle vie Voli e Daneo interno 10

 

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare eccetto veicoli taxi;
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da est verso ovest nella corsia di manovra;
  3. l'istituzione del divieto di accesso dalle carreggiate nord e sud dai varchi di uscita dal parcheggio taxi esistenti in prossimità di via Daneo int. 10;
  4. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che si immettono sulle carreggiate nord e sud del corso dai varchi di uscita dal parcheggio taxi esistenti in prossimità di via Daneo int. 10;
  5. l'istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che accedono dalla carreggiata sud del corso nel varco di ingresso del parcheggio taxi esistente in prossimità di via Voli;
  6. l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli che accedono dalla carreggiata nord del corso nel varco di ingresso del parcheggio taxi esistente in prossimità di via Voli;
  7. la revoca delle ordinanze n. 2000 del 15.11.1996 e n. 551 del 24.3.1998, meglio specificate in premessa;
  8. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)