ORDINANZA N. 2364 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 314 |
LOCALITÀ Corso TRAIANO |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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del 17/06/2005 |
SB/VARIE05/traiano |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2000 del 15.11.1996 con la quale in corso Traiano, nell'area destinata a posteggio taxi individuata sulla banchina centrale, immediatamente ad est del corso Unione Sovietica, erano stati assunti vari provvedimenti di natura viabile relativi alla circolazione veicolare;
Vista l'ordinanza n. 551 del 24.3.1998 con la quale era stato istituito l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che si immettono sulla carreggiata sud del corso Troiano, dal varco della banchina centrale realizzato immediatamente ad est del posteggio taxi i in corrispondenza dell'interno 10 di via Daneo;
Vista la nota del Civico Settore Suolo Pubblico con la quale viene comunicata la modifica dell'assetto viabile di corso Traiano in relazione ai lavori della "Linea 2", e di conseguenza la necessità di riservare una nuova area da destinare al servizio TAXI;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Traiano
nell'area destinata a posteggio TAXI individuata sulla banchina centrale del corso, in corrispondenza delle vie Voli e Daneo interno 10
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)