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ORDINANZA N. 2294 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 303 |
LOCALITÀ Via ASSIETTA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 15.06.2005 |
SB/VARIE05/assietta |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1220 dell'11.4.2005 con la quale è stato istituito il divieto di
sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli,
nelle apposite rastrelliere (n. tre), sul lato ovest della via Assietta, per un
tratto di m 7 circa a partire da m 1 a sud del passo carraio esistente tra i
nn.cc. 25 e 23 e procedendo verso sud;
Considerato che, all'atto dell'esecuzione della predetta ordinanza, si sono riscontrate oggettive difficoltà alla realizzazione della stessa;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via
Assietta
1) l'istituzione del divieto di
sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli,
nelle apposite rastrelliere (n. 3), sul lato est della via, per un tratto di m
7 a partire da m 1 dal filo nord dell'ingresso carraio contraddistinto con il
n.c. 23/A e procedendo verso nord;
2) la revoca dell'ordinanza n.
1220 dell'11.4.2005, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)