ORDINANZA N. 2293 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 302 |
LOCALITÀ Corso SPEZIA |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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del 14/06/2005 |
SB/VARIE05/spezia |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1608 del 30.5.2000 con la quale veniva disposta:
circa ad EST del n.c. 26, per un tratto di m 5.00 circa procedendo verso EST;
consentita sulla banchina SUD, a partire da m 61.00 circa ad EST di via Nizza, procedendo verso EST, con disposizione "a spina";
consentita sulla banchina SUD, nel tratto: piazza Bozzolo - via Ventimiglia, con disposizione "a spina";
Vista la nota del Civico Settore Infrastrutture per il Commercio con la quale si comunica il trasferimento del mercato di corso Spezia nella nuova localizzazione compresa tra la via Nizza e la via Genova;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Spezia
nel tratto: via Nizza - via Genova, escluse
1) l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati con disposizione "a pettine":
a) sul lato sud della carreggiata nord;
b) sul lato nord della carreggiata sud;
2) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 6 alle ore 17 nei giorni feriali e dalle ore 6 alle ore 23 nei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sui vlati del corso di cui al suddetto punto 1);
3) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare sulla banchina centrale, fatta eccezione per:
5) la revoca dell'ordinanza n. 1608 del 30.5.2000, meglio specificata in premessa;
6) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)