CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 1556 T |
LOCALITÀ Castello, Vittorio Veneto, ecc. |
data 14.06.2005 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. |
SC/23/A/circolazione/sangiovanni |
Prot. C.O.T.S.P. 1600/05 bis |
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IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione della Divisione Funzioni Istituzionali, Direzione Sport e Tempo Libero, Settore Tempo Libero, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento dei festeggiamenti in occasione della festività di San Giovanni, Patrono della Città;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in:
- piazza Castello, settore NORD, fronte Prefettura, ad esclusione dei posti auto riservati ai disabili, alla Polizia di Stato e a particolari categorie di utenze;
- l'istituzione del divieto di sosta,
dalle ore 7.00 del 18/06/2005 e sino a cessate esigenze del giorno stesso
dalle ore 7.00 del 20/06/2005 e sino a cessate esigenze del giorno stesso
dalle ore 7.00 del 21/06/2005 e sino a cessate esigenze del giorno stesso
dalle ore 7.00 del 22/06/2005 e sino a cessate esigenze del giorno stesso
dalle ore 7.00 del 23/06/2005 e sino a cessate esigenze del giorno stesso
dalle ore 7.00 del 24/06/2005 e sino a cessate esigenze del giorno stesso
con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione;
- viale I° Maggio;
- l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 14.00 del 23/06/2005 sino a cessate esigenze del giorno stesso, nel tratto compreso tra viale Partigiani e l'intersezione con corso Regina Margherita, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione;
- piazza Vittorio Veneto da via Po a via Vanchiglia e via Della Rocca
- l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 8.00 alle 24,00 del 23/06/2005, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione;
- Lungo Dora Siena
- l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 14.00 del 23/06/2005 sino a cessate esigenze del giorno stesso, nel tratto compreso tra via Ricotti a corso Tortona, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione;
- via Giulia di Barolo tra piazza Vittorio Veneto e via Matteo Pescatore
- l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 14.00 alle 24,00 del 23/06/2005, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione;
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 17,00 del 23/06/2005 e sino a cessate esigenze;
- piazza Vittorio Veneto
- via Po
- piazza Castello;
- via Palazzo di Città
- via XX Settembre;
- via IV Marzo;
- via Milano
- via San Francesco d'Assisi;
- via Bertola
- Via San Tommaso
- Via Santa Teresa
- Via Roma
- l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 17.30 del 23/06/2005 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata del Corteo Storico;
- via Roma
- l'istituzione del divieto di sosta, su ambo i lati nel tratto compreso tra piazza San Carlo e piazza Castello dalle ore 17.00 del 23/06/2005 sino a cessate esigenze del giorno stesso con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, , fatta eccezione per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione;
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, nel tratto compreso tra piazza San Carlo e piazza Castello dalle ore 22,00 del 23/06/2005 e sino a cessate esigenze;
- piazza Castello
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, su tutta la piazza dalle ore 22,00 del 23/06/2005 e sino a cessate esigenze
- via Pietro Micca
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, nel tratto compreso tra via XX Settembre e piazza Castello dalle ore 22,00 del 24/06/2005 e sino a cessate esigenze
- lungo Po Diaz, tutto
- lungo Po Cadorna, tutto
- corso Casale tratto: corso Gabetti - piazza Gran Madre
- corso Moncalieri tratto: corso Lanza - piazza Gran Madre
- via Villa della Regina tratto: via Cosmo - piazza Gran Madre
- corso Cairoli carreggiata centrale
- via Po tratto: piazza Castello - piazza Vittorio Veneto
- corso Fiume tratto: viale Thovez - corso Moncalieri
- corso Vittorio Emanuele II tratto: corso M. D'Azeglio - corso Cairoli
- l'istituzione del divieto di sosta, su ambo i lati dalle ore 20.00 del 24/06/2005 sino a cessate esigenze del giorno stesso con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, , fatta eccezione per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione;
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 20,00 del 24/06/2005 e sino a cessate esigenze;
- via Po;
- l'istituzione del divieto di sosta, lato NORD, nel tratto compreso tra via Sant'Ottavio e via San Massimo, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 del 24/06/2005, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione;
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 20.00 del 24/06/2005 e sino a cessate esigenze;
- piazza Vittorio Veneto, tutta;
- l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 7.00 del 24/06/2005 e sino a cessate esigenze, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione;
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 20.00 del 24/06/2005 e sino a cessate esigenze su tutta la piazza, compresi gli attraversamenti;
- sul ponte Vittorio Emanuele I;
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 9.00 del 24/06/2005 sino a cessate esigenze del giorno stesso;
- l'istituzione del divieto di circolazione pedonale:
- sul marciapiede SUD, dalle ore 9.00 del 24/06/2005 sino a cessate esigenze del giorno stesso;
- sul marciapiede NORD, dalle ore 12.00 del 24/06/2005 sino a cessate esigenze del giorno stesso;
- via Giardino, nel tratto compreso tra corso Lanza e corso Moncalieri;
- l'istituzione del divieto di sosta e di circolazione veicolare, dalle ore 19.00 del 24/06/2005 sino a cessate esigenze del giorno stesso, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
sono esclusi dai predetti provvedimenti e possono inoltre transitare e sostare nei luoghi normalmente vietati alla circolazione (parchi, aree pedonali, ZTL, vie riservate ai mezzi pubblici, ecc.,) i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica ed i veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato dagli organizzatori delle manifestazioni per i festeggiamenti di San Giovanni, purché i servizi per cui essi sono impiegati, siano congrui con le esigenze di specie;
con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto e che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)