CITTÀ DI TORINO
n.ro progr[DC2].1530 |
LOCALITÀ parco Michelotti |
data 10.06.05 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
prot.
n. prot. Sett. ESERCIZIO |
FB45/B/pontivied'acqua/michelotti
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159[DC3] del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente del Settore P[DC4]onti e Vie D’Acqua, relativa a lavori di manutenzione straordinaria;
Considerata l’esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
nel Parco Michelotti,
tratto: protendimento ideale di via Castiglione – protendimento ideale di via
Monteu da Po
a far tempo dalla data del presente
provvedimento e sino a cessate esigenze
· l’istituzione del divieto di transito ai velocipedi e ai pedoni;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d’avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495)[DC5] da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito dei velocipedi e dei pedoni dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d’elementi ben visibili e la collocazione d’apposita segnaletica di preavviso;[DC6]
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
· la pubblicità del suscritto provvedimento[DC7], mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d’idonea segnaletica di preavviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)
[DC1]numero assegnato dall’Albo Pretorio
[DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee
[DC3]controllare correttezza articoli
[DC4]è proposto il Dirigente di un Settore, verificare la correttezza ed eventualmente correggere
[DC5]citazione della tabella lavori da cancellare per periodi inferiori ai 7 giorni
[DC6]cancellare per solo divieto di sosta
[DC7]al plurale se i provvedimenti sono più di uno