Prot.n. 10509 del 8 giugno 2005 | Ordinanza n. 2202 |
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CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E VERDE
SETTORE TUTELA AMBIENTE
IL SINDACO
Premesso che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2004 07888/21 del 15/10/2004 ha approvato il Progetto di lotta biologica alle zanzare per l'anno 2005, che prevede una serie di interventi compatibili con l'ambiente e basati sulla lotta biologica tendente alla riduzione della presenza di zanzare in ambiente urbano e finalizzato alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita in applicazione della L.R. 75/95;
considerato che con la citata deliberazione si è prevista, laddove necessari, la realizzazione di interventi di disinfestazione di focolai eventualmente rinvenuti nel territorio urbano;
viste le relazioni n. 10986 del 12/7/2000 e n. 11108 del 14/7/2000 del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' ASL 1 di Torino dalle quali risulta che in relazione alle indagini condotte sul territorio comunale, nell'area nord - est di Torino , detta zona è risultata infestata da Aedes albopictus (zanzara tigre)
considerato che detta infestazione potrebbe avere sviluppi di rilevanza sul piano sanitario;
ravvisata la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica,
viste le Circolari del Ministero della Sanità n.13/1991 e n. 42/1993,
visto l'art.50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali adottato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;
visto l'art.40 dello Statuto della Città di Torino,
ORDINA
Che su tutto il territorio comunale la cittadinanza assuma le cautele come
di seguito elencate:
AVVERTE
Che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € (ai sensi dell'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).
AVVISA
Che, a norma dell'art.3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241 e smi, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
La presente ordinanza diventa esecutiva dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio
Torino, 9 giugno 2005
IL SINDACO