ORDINANZA N. 2087 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr[DC2].1415 

LOCALITÀ piazza Don Albera

data 01.06.05

CIRCOSCRIZIONE N. 7

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO

FB45/B/infrastrutturecommercio/albera

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159[DC3]  del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Dirigente Settore[DC4] Urbanizzazioni, relativa a lavori di struttura provvisoria del V° Mercato Alimentare di piazza Repubblica ;

Considerata l’esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

in piazza Don Albera, carreggiata perimetrale Sud

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 31.07.05

·       l’istituzione del divieto di feramata su ambo i lati;

·       con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

a)    l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d’avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495)[DC5]  da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)    sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

c)    che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

·       la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)


 [DC1]numero assegnato dall’Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee

 [DC3]controllare correttezza articoli

 [DC4]controllare correttezza soggetto richiedente ed eliminare se coincide con il Settore ESERCIZIO

 [DC5]citazione della tabella lavori da cancellare per periodi inferiori ai 7 giorni