ORDINANZA N. 2066 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr[DC2].1394 

LOCALITÀ via Trivero, corso Monte Grappa, corso verona

data 01.06.05[DC3] 

CIRCOSCRIZIONE N. 3-4-7

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO

FB45/B/SMA/trivero

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Viste le richieste presentate dalla SMAT S.p.A. per effettuare lavori di costruzione e manutenzione canale nero;

Considerata l’esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

A) in via Trivero, tutta, dal 06.06.05 al 31.08.05

·   l’istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·   l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

·   l’istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Ovest verso Est;

B) in corso Monte Grappa, carreggiata Est, tratto: nn.cc. 116 – 118, dal 06.06.05 al 31.08.05

·   l’istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·   l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

C) in corso Verona, tratto: corso Regio Parco – via Perugia, dal 07.06.05 al 10.06.05

·   l’istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·   l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

D) in via Crea, tratto: via Adamello – via Asiago, dal 06.06.05 al 30.11.05

·   l’istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·   l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

·       la pubblicità del suscritto provvedimento[DC4] , mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d’idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)


 [DC1]numero assegnato dall’Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee

 [DC3]data di redazione

 [DC4]al plurale se è citato più di un provvedimento