ORDINANZA N.2036

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 283 h

LOCALITÀ: via Baretti 5

del 31.5.05

CIRCOSCRIZIONE N. 8

 

AP/disabile/ad personam/rettifica/ Baretti 5

 

OGGETTO: Rettifica di richiesta di un parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista la domanda presentata dal titolare del contrassegno di circolazione per disabili n. 7822 rilasciato dal Comune di Torino, volta ad ottenere un parcheggio riservato "ad personam" nei pressi della propria abitazione sita in Torino, in Via Baretti 5, ai sensi del comma 5 dell'art. 381 del predetto D.P.R. 495/92;

Vista l'ordinanza n. 554 del 21/02/2005 che ha istituito in via Baretti , il divieto di sosta , nei giorni feriali dal lunedì al venerdì , dalle ore 08:30 alle ore 20:00, con sosta in fila , riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 7822, per un posto auto, sul lato NORD della via, nei pressi del n.c. 5;

Vista la nota , con la quale , il titolare del contrassegno di circolazione sopra citato , ci rettifica la destinazione ad uso abitativo dello stallo in questione .

ORDINA

in via Baretti

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.sa Luisella NIGRA)