ORDINANZA N. 2021 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 290 |
LOCALITÀ piazza SOLFERINO |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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(Riserva di sosta ad uso disabile) |
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del 30/05/2005 |
SB/DISABILI05/solferino |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Accertata l'opportunità di riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
Vista l'ordinanza n. 865(783) del 26.9.1990 che istituiva due posti auto riservati ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese, sul lato ovest della carreggiata ovest di piazza Solferino, immediatamente a sud del f.f. sud di via Bertolotti, con disposizione "a lisca di pesce";
Considerato che nel tratto suddetto dovrà essere collocato un dehors;
Ritenuta quindi la necessità di provvedere alla traslazione dei due posti riservati di cui alla citata ordinanza n. 865/90 come meglio indicato nella parte dispositiva;
ORDINA
in piazza Solferino
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)