ORDINANZA N.1997 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr.1363 T |
LOCALITÀ piazza Castello, via Roma, viale Partigiani d'Itala, ecc. |
data 27 5 2005 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 - 7 |
prot. n. T06-007-00016 |
AS/gi/Ord. Varie/O.S.P../festivalbar |
Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 1355/05 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della Metropolis S.r.l., tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione denominata Festival Bar;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in piazza Castello
dalle ore 7.00 del 28.05 alle ore 24 del 3.06.2005
e dalle ore .00 del 5.06 alle ore 24 del 7.06.2005
B) dalle ore 18.00 del 3.06 alle ore 24 del 4.06.2005 in:
C) dalle ore 15.00 alle ore 24 del 3.06.2005 in piazza Castello
D) dalle ore 14.00 del 4.06.2005 e sino a cessate esigenze dello stesso giorno in:
E) dalle ore 19.00 del 4.06 alle ore 2.00 del 5.06.2005 in piazza Castello
con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto e che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)