ORDINANZA N. 1919

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 1292

LOCALITÀ: corso G. Ferraris

data 25.05.05

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

FB45/B/manispo/gare/2005/B/stratorino 2

Oggetto: Gara podistica competitiva  “29° Stratorino 2005”, A.S. Joyful,  il 29.05.05.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta dell’A.S. Joyful per lo svolgimento della manifestazione denominata “29° Stratorino 2005”;

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando, in data 04.05.05;

Acquisito il parere del Settore Gestione Verde, in data 05.05.05;

Acquisito un’ulteriore parere di integrazione del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando, in data 23.05.05;

Vista l’ordinanza n. 1744, prot. 1144 del 13.05.05 che istituisce, tra l’altro, in corso G. Ferraris il divieto di transito il 29.05.05 dalle 09.00 e sino a cessate esigenze, in occasione della 29° Stratorino 2005;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

ad integrazione e modifica dell’ordinanza n. 1744, prot. 1144 del 13.05.05, meglio specificata in premessa

 

A) in corso G.Ferraris

 

Il controllo del regolare posizionamento delle strutture su indicate dovrà essere garantito da personale dell'organizzazione.

 

B) GARA NON COMPETITIVA  “Mini Stratorino”

Il giorno 29 maggio 2005

in:

-        via Po all’intersezione con piazza Castello, piazza Castello, via Accademia delle Scienze, via Maria Vittoria (in contromano), via Roma, piazza Castello;

·       l’istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 09.40 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza ;

 

con la precisazione che l’attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

             In tutte le località non presidiate da Agenti, sia sul percorso che a monte e a valle dello stesso, gli Organizzatori dovranno provvedere alla chiusura a mezzo di transenne o altri mezzi analoghi e al posizionamento dell'opportuna segnaletica. Elenco di presidi a cura dell’Organizzazione:

 

v     Po/San Massimo

v     Vittorio Veneto/Giulia di Barolo

v     Vittorio Veneto/Vanchiglia

v     Vittorio Veneto/Bava

v     Cairoli/Maria Vittoria

v     Giolitti/Bonafous

v     tutti i tagli banchine di c.so Cairoli (Cavour, dei Mille, Mazzini)

v     Boiardo/Marinai d’Italia

v     Galileo Galilei/Tiziano

v     Tiziano/Chiabrera

v     Tiziano/Marocchetti

v     Tiziano/d’Azeglio

v     Dante/P. Giuria

v     Dante/Ormea

v     Dante/Saluzzo

v     Dante/Grossi

v     Dante/Roccabruna

v     Dante/Solero

v     tutti i tagli banchine di c.so Turati (Rapallo, Camogli, Forlanini)

v     Unione Sovietica/Ardigò

v     G. Ferraris/f.lli Carle

v     G. Ferraris/Torricelli

v     G. Ferraris/Caboto

v     G. Ferraris/Vespucci

v     G. Ferraris/Colombo

v     G. Ferraris/Pastrengo

v     G. Ferraris/Montevecchio

v     G. Ferraris/San Quintino

v     Matteotti/Valfré

v     Matteotti/Conte Rosso

v     Solferino/Alfieri

·       la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)