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ORDINANZA N. 1885 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 1259 |
LOCALITÀ:
parco Crescenzo, parco Colletta, via Botticelli, corso Grosseto |
Data 23.05.05 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 5-7-8 |
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FB45/manispo/gare/B/24°torinoinbicicletta
12.06.05 |
Oggetto: Gara ciclistica non competitiva “ 24°
Torino in Bicicletta”, Club Amici della Bicicletta 12.06.05.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta del Club
Amici della Bicicletta per lo svolgimento della manifestazione denominata “24°
Torino in Bicicletta”;
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 12 giugno 2005
in:
§ parco Crescenzo, parco Colletta, via Botticelli, corso Grosseto, corso Potenza, corso Lecce, corso Sebastopoli, corso Agnelli, corso Traiano, corso Unità d’Italia, corso Massimo D’Azeglio, corso Cairoli, Murazzi di Po, lungo Po Antonelli, lungo Dora Colletta, parco Crescenzo;
§ l’istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 09.00 e sino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l’attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
b) i partecipanti si astengano dal competere fra di loro;
c) i partecipanti si mantengano in gruppo, senza frazionamenti;
d) dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l’intera durata della manifestazione sportiva;
e) non vengano occupate le aree verdi con attrezzature o depositi;
f) non vengano utilizzate le alberate con tiranti o altro e venga garantita la pulizia dell’area di ritrovo al termine della manifestazione;
g) vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone o cose;
h)
con
l’ulteriore precisazione che l’osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico del responsabile del Club Amici della Bicicletta, il quale assumerà la
responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o
cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione
sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l’incolumità
pubblica e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)