ORDINANZA N. 1884

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr.1258

LOCALITÀ: parco Carrara

Data 23.05.05

CIRCOSCRIZIONE N. 4

 

FB457B/manispo/gare/1°womendayforugi 14.06.05

Oggetto: Gara podistica non competitiva “ 1° Women Day for Ugi”, A.S. Atletica Est Torino,  14.06.05.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta dell’A.S. Atletica Est Torino per lo svolgimento della manifestazione denominata “1° Women Day for Ugi”;

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 14 giugno 2005

nel parco carrara

-        l’istituzione del divieto di transito dei velocipedi, dalle ore 18.30 alle 20.00, fatta eccezione per i velocipedi degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;

con la precisazione che l’attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

a)     il responsabile dell’A.S. Atletica Est Torino dovrà salvaguardare l’incolumità degli atleti in modo che i partecipanti gareggino al di fuori dalla normale circolazione veicolare, non vadano in alcun modo ad interferire con il traffico viabile, garantendo la massima sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada, secondo le modalità previste dal vigente Codice della Strada;

b)     dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l’intera durata della manifestazione sportiva;

c)     i partecipanti si astengano dal competere fra di loro;

d)     non vengano occupate le aree verdi con attrezzature o depositi;

e)     non vengano utilizzate le alberate con tiranti o altro e venga garantita la pulizia dell’area di ritrovo al termine della manifestazione;

f)      vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone o cose;

·       la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)