CITTÀ DI TORINO
nro progr.1253 T |
LOCALITÀ: corso Casale, corso Moncalieri.. |
data 20.05.05 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 -8 |
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AS/ giro d'italia 27.05.05 |
Oggetto: Gara ciclistica competitiva "88° giro d'Italia - 18^
tappa: Chieri - Torino", per il giorno 27.05.05
IL SINDACO
Vista la comunicazione degli Organizzatori dell' 88° Giro d'Italia
e la relativa cronotabella che prevede la tappa Chieri-Torino a cronometro individuale;
Considerato che per lo svolgimento della predetta gara a cronometro
individuale occorre predisporre un percorso idoneo per la sicurezza sia dei
ciclisti partecipanti che del pubblico presente;
Preso atto di quanto è stato determinato nelle riunioni
tecniche effettuate presso l'Assessorato per lo Sport, nelle quali sono stati
stabiliti i tempi e le modalità delle operazioni;
Visto l'art. 7 della legge 241/90, ai sensi della quale, per
i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento,
(consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse
della sicurezza pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento;
Visto il disposto dell'art. 54 commi 2 e 3 del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267 del
18.08.2000.
ORDINA
per le motivazioni di cui alla suddetta premessa,
- in:
- corso Chieri, dal confine cittadino a piazza Marco Aurelio;
- corso Casale, semicarreggiata NORD/OVEST, tratto: piazzale Marco
Aurelio - ponte V. Emanuele I;
- corso Casale, semicarreggiata SUD, tratto: via Monteu da Po - piazza
Marco Aurelio
- corso Moncalieri, semicarreggiata Ovest, tratto: ponte Vittorio
Emanuele I - ponte Umberto I;
- ponte Regina Margherita;
- ponte Vittorio Emanuele I;
- ponte Umberto I;
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 12.00 alle
ore 18.00 del 27.05.05, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso,della
Forza Pubblica e dell'Organizzazione e Stampa;
- in:
- corso Casale, tratto: piazza Pasini - piazzale Marco Aurelio;
- via Boccaccio, tratto: piazza Marco Aurelio - via Monteu da Po,
direzione OVEST-EST;
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 12.00 alle
ore 18.00 del 27.05.05 fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della
Forza Pubblica, dell'Organizzazione e di coloro che devono accedere alle proprietà
latistanti;
- nell'area a parcheggio di fronte al parco Michelotti (parcheggio
ex zoo) e nell'area a parcheggio di fronte ai Giardini Ginzburg
- l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta, dalle ore
0,00 alle ore 18,00 del 27.05.2005;
- in:
- viale Virgilio (compresa l'area parcheggio situata di fronte ai
nn.cc. 17 e 25/A);
- viale Turr;
- v.le Millo;
- viale Boiardo;
- viale Marinai d'Italia;
- viale Medaglie D'Oro;
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 18.00 del
26.05.2005 alle ore 18,00 del 27.05, fatta eccezione per i veicoli di
Soccorso, della Forza Pubblica e dell'Organizzazione e Stampa, nonché
per i veicoli degli aventi titolo per accedere ad aree interne private esclusivamente
dalle ore 18,00 del 26.05 alle ore 10,00 del 27.05 (in v.le Millo è
consentita la circolazione e la sosta, in queste ore anche ai fruitori del
Borgo Medioevale);
- in:
- piazzale Marco Aurelio, lato NORD della carreggiata SUD;
- corso Casale, lato NORD/OVEST, tratto: piazzale Marco Aurelio -
ponte Vittorio Emanuele I;
- corso Casale, parcheggio Madonna del Pilone presso il n.c. 195;
- corso Casale, ambo i lati, per un tratto di m 50 circa, dal n.c.
192 al n.c. 194;
- corso Moncalieri, lato OVEST, tratto: ponte Vittorio Emanuele I
- ponte Umberto I;
- l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta, dalle ore
0.00 alle ore 18.00 del 27.05.05,
- in:
- viale Virgilio;
- viale Turr;
- viale Boiardo;
- viale Medaglie D'Oro;
- corso Massimo D'Azeglio, carreggiata laterale Est ed estrema Est,
tratto: viale Boiardo - via Petrarca;
- viale Mattioli;
- area di intersezione viale Mattioli/viale Crivelli/viale Medaglie
D'Oro;
- l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta, dalle ore
14.00 del 26.05.05 e sino a cessate esigenze del 27.05.05, fatta eccezione
per i veicoli dei Gruppi Sportivi, Stampa ed Organizzazione;
- nel giardino roccioso e nel giardino III regg.to alpini del Parco
del Valentino
- l'istituzione del divieto di circolazione pedonale dalle ore 10,00 alle
ore 18,00 del 27.05.2005;
- in strada al Traforo del Pino
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare ai veicoli aventi massa
a pieno carico superiore a 3,5, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 27.05.05,;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza
è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed
alle seguenti condizioni:
- il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4
del T.U.L.P.S.;
- il percorso compreso nel Comune di Torino dovrà essere delimitato
con segnaletica, barriere e nastri nei tempi e nei modi previsti;
- dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca
il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione
sportiva, il regolare posizionamento e mantenimento della segnaletica e delle
strutture di cui sopra, il controllo delle strutture di delimitazione del
percorso, la sollecita rimozione delle medesime e il ripristino della circolazione
al termine della competizione, al fine di consentire una pronta ripresa della
regolare viabilità; a tale scopo personale incaricato munito di bracciale
o di altro segno di riconoscimento facilmente identificabili, nonché
di indumenti conformi alle caratteristiche e tipologia previste dall'art.
37 del D.P.R. 455/92 e dotato di bandierine di colore arancio fluorescente,
dovrà segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della
strada il sopraggiungere dei concorrenti, nonché dovrà dare
la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione o limitazione della
circolazione stradale;
- che su tutto il percorso non siano consentiti attraversamenti;
- sia interdetta la circolazione sulle vie interessate alla gara;
- non vengano occupate le aree verdi con attrezzature o depositi;
- non vengano utilizzate le alberate con tiranti o altro e venga garantita
la pulizia dell'area di ritrovo al termine della manifestazione;
- dovrà essere assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito
della gara con presenza di almeno un'ambulanza e di personale medico in grado
di intervenire prontamente in caso di necessità;
- dovranno essere predisposte idonee misure di sicurezza passiva affinché
il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità
o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
- dovrà essere verificata, nell'imminenza della competizione ciclistica,
l'idoneità del percorso stradale prescelto al fine di accertare la
piena transitabilità della strada, nonché il provvedere all'eliminazione
o messa in sicurezza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti
che possono pregiudicare la sicurezza. Analoga attenzione dovrà essere
prestata durante la manifestazione adottando tutte le cautele che si rendano
necessarie a garantire la sicurezza dei concorrenti e delle altre persone
eventualmente presenti procedendo ove ciò non fosse possibile alla
sospensione della gara;
- dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 9/6bis del C.d.S., servizio
di scorta di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12/1 del
C.d.S. con ausilio di scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato,
al fine di garantire la tutela delle primarie esigenze di sicurezza della
circolazione e dell'incolumità dei concorrenti;
- dovranno essere rispettate da parte della scorta tecnica alla gara tutte
le prescrizioni contenute nel "Disciplinare per le scorte tecniche delle
competizioni ciclistiche su strada", Provvedimento del 27.11.2002 G.U.
n. 29 del 5.2.2003;
- vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni
a persone e cose;
- con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni
sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, i quali assumeranno
la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno
a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento
della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli
per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
- la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento
dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni
impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà
a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
MANDA
a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Torino, 20 maggio 2005
IL SINDACO