ORDINANZA N. 1856
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SETTORE ESERCIZIO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prot. 1240 t III.2.8 LOCALITA': Via Alfiano 7
CIRCOSCRIZIONE N. 2
del 20.5.2005 pr/dissuasori/Alfiano
IL DIRIGENTE
Considerato che di fronte allo stabile sito in Via Alfiano 7 le automobili sostano disordinatamente talvolta invadendo anche i marciapiedi, nonostante la vigilanza esercitata dal Corpo di Polizia Municipale, per cui ne deriva un notevole intralcio per il normale flusso pedonale;
Visto il parere in merito espresso dai competenti uffici comunali;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 157 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 inerente le norme sulla disciplina della circolazione stradale, e successive integrazioni nonchè l'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione a mezzo della quale il SIG. CARBONARO CARLO in qualità di Amministratore pro tempore dell'immobile sito Via Alfiano 7 oltre ad evidenziare la situazione di cui sopra, fa presente che dalla stessa deriva danno e pericolo e pertanto propone di ovviare all'inconveniente mediante la collocazione di n. 4 dissuasori nella via succitata;
Atteso pertanto che è opportuno per motivi di pubblico interesse installare i dissuasori antistanti lo stabile suindicato atti ad impedire materialmente la sosta abusiva dei veicoli, con indubbi vantaggi per un più continuo e scorrevole flusso pedonale;
ORDINA
al Condominio di Via Alfiano 7 nella persona dell'Amministratore pro-tempore SIG. CARBONARO CARLO, la collocazione di n. 4 dissuasori di sosta tipo "Città di Torino", entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, conformi alla normativa di cui all'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
La posa in opera di detti dissuasori e la relativa manutenzione devono essere eseguite a cura e spese del richiedente che ne ha fatta esplicita richiesta.
Su ogni dissuasore dovrà essere applicata una piastina indicante il nominativo del richiedente ed il numero della presente ordinanza. Inoltre i paletti dissuasori devono essere segnalati da dispositivo catarifrangente e da segnaletica orizzontale.
Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi contatti con il Settore Mobilità e con il Settore Parcheggi e Suolo al fine di localizzare l'esatta posizione dei manufatti nonché la rispondenza alla prescritta tipologia degli stessi.
Eventuali manomissioni del suolo pubblico saranno ripristinate a cura del Civico Ufficio Tecnico e le relative spese saranno poste a carico del richiedente.
Qualora la collocazione dei manufatti comporti la manomissione di pavimentazioni lapidee, dovrà essere preventivamente avvisato il Magazzino del Settore Parcheggi e Suolo (tel. 011/851159 011/4423012).
Il richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare per inosservanza delle condizioni poste per la messa in opera dei dissuasori e/o delle normali regole di buona conservazione degli stessi.
Fatti salvi i diritti di terzi la presente ordinanza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.
AVVERTE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(D.ssa Luisella NIGRA)
pr/documenti/ordinanze