ORDINANZA N. 1834

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 270

LOCALITÀ Via Pietro Cossa

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 19/05/2005

LB/VARIE05/cossa-rall

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Accertata la necessità di rallentare la velocità dei veicoli in prossimità degli attraversamenti pedonali esistenti nel tratto di via Pietro Cossa compreso tra via Rochemolles e via Valgioie, e utilizzati da numerosi studenti che si recano ai vicini istituti scolastici;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Pietro Cossa

sulla carreggiata OVEST:

  1. a m 10.00 circa a NORD del f.f. NORD dell'interno 17 della via stessa,
  2. a m 10.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Valgioie;

sulla carreggiata EST:

  1. a m 10.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Rochemolles,
  2. immediatamente a SUD del n.c. 20;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)