ORDINANZA N. 1759 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 1159 T |
LOCALITÀ: Varie |
data 13 5 2005 |
CIRCOSCRIZIONE N.1 |
prot. n. III 2.1 |
Am22/morabito/2005/strane varie/AAAelezioni |
Ogg: prot. C.O.T.S.P. |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6,7. e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Viste le richieste del Dirigente del Settore Acquisto di Servizi e del Dirigente del Settore Sistemi Informativi, volte ad ottenere l'autorizzazione al transito e alla sosta nella "ZTL Centrale" e nelle Aree Pedonali e l'esenzione della corresponsione della tariffa di sosta nei parcheggi a raso gestiti dalla G.T.T. per i veicoli adibiti ai servizi elettorali in occasione delle prossime consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2005,
Vista l'ordinanza n. 523 del 12.02.2004 con la quale è stata disciplinata la circolazione nella Z.T.L. Centrale e sono state ridefinite le deroghe ai divieti imposti nelle rispettive "ztl Ordinaria" " ZTL Area Romana" " Z.T.L. Vie riservate" " Z.T.L. corsie riservate e " Z.T.L. Pedonale;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
dal 14.05.2005 al 23.06.2005
tale contrassegno rilasciato a cura del Dirigente del Settore Acquisto di Servizi, recherà l'indicazione "Città di Torino - Servizio Elettorale 2005", di colore rosso, e consentirà al possessore di transitare nella ZTL Centrale ( così come definito dall'ordinanza n. 523 del 12.02.2004 e pertanto comprendente la Z.T.L. Ordinaria, la Z.T.L. Area Romana, la Z.T.L. Vie Riservate , la Z.T.L. corsie riservate , la Z.T.L. pedonale)
e di sostare sul sedime stradale cittadino anche in ZTL Centrale od in deroga alle limitazioni della sosta, senza limiti di tempo con la sola esclusione:
2) che i veicoli muniti di contrassegno di cui al punto 1) suddetto, possano sostare senza corrispondere il pagamento della tariffa di sosta nei soli parcheggi a raso gestiti dal G.T.T., S.P.A. in quanto adibiti ad un servizio di pubblica utilità, nei pressi degli edifici scolastici, sedi delle operazioni elettorali, ed entro un raggio di m. 200 dagli stessi;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
Dott.ssa Luisella NIGRA