CITTÀ DI TORINO
n.ro progr[DC2].1156 |
LOCALITÀ corso Giulio Cesare |
data 13.05.05 |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
prot.
n. prot. Sett. ESERCIZIO |
FB45/B/GTT/giuliocesare2
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159[DC3] del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti i cantieri dei lavori GTT S.p.A., relativi alla realizzazione del prolungamento della linea 4;
Sentito il Comando di Polizia Municipale;[DC4]
Considerato che viene ritenuto pericoloso l’attraversamento dei pedoni in prossimità dell’incrocio tra corso Giulio Cesare/corso Romania/corso Vercelli;
ORDINA
in corso Giulio Cesare all’intersezione con
corso Romania e corso Vercelli
a far tempo dalla data del presente
provvedimento e sino a cessate esigenze
· l’istituzione del divieto di attraversamento pedonale di corso Giulio Cesare;
· la pubblicità del suscritto provvedimento[DC5], mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d’idonea segnaletica di preavviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)