ORDINANZA N.1666 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 248 h |
LOCALITÀ: c.so Regina Margherita 210 Bis |
del 9.5.05 |
CIRCOSCRIZIONE N. 4 |
AP/revoca/disabile/ad personam/Regina Margherita 210 Bis |
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OGGETTO: Revoca parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 592 del 29/02/2002 che ha istituito in c.so Regina Margherita , il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 5568 per un posto auto, sul lato NORD della carreggiata laterale NORD del corso, immediatamente ad EST del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 212 ;
Tenuto conto che il titolare del parcheggio di cui sopra risulta aver trasferito la propria residenza;
ORDINA
in c.so Regina Margherita
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero entro 120 giorni, sempre dalla sua pubblicazione al .Presidente della Repubblica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.sa Luisella NIGRA)