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ORDINANZA N. 1660

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 255

LOCALITÀ via Curtatone

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 09/05/05

GI/VARIE04/via Curtatone

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2202 prot. 391 del 17.07.2000, con la quale in alla lettera C) veniva istituito in via Curtatone il senso unico di circolazione veicolare, nel tratto compreso tra corso Moncalieri e via Crimea, con direzione da OVEST verso EST;

Accertato che, in seguito a sopralluogo effettuato dal civico Ufficio Tecnico, la limitatezza del tratto di via è tale da consentire il transito nei due sensi con l'istituzione del senso unico alternato, al fine di raggiungere più velocemente il corso Moncalieri, manovra questa già di fatto, sebbene impropriamente, sperimentata da molti automobilisti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Curtatone

 

  1. l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da OVEST verso EST, limitatamente al tratto compreso tra via Casteggio e via Cosseria;
  2. la revoca del senso unico di circolazione veicolare, limitatamente al tratto della via di cui al punto 1) suddetto, istituito con l'ordinanza n. 2202 prot. 391 del 17.02.2000;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)