CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 1062 T |
LOCALITÀ Via Monginevro |
data 04.05.05 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
prot. n. 10802 T06-007-00016 |
sr/24//Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/monginevro 2000.doc |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della Circoscrizione n. 3, relativa allo svolgimento della festa di via denominata Monginevro 2000;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A)
dalle ore 12.00 del giorno 21 maggio 2005 alle ore 24.00 del giorno 22 maggio 2005
- nell'area antistante il n.c. 86 di Via Monginevro, (corsia di collegamento e intera carreggiata), tratto: Via Genola n.c. 1 bis - Via Campiglione n.c. 27 (intero piazzale)
B)
il giorno 22.05.2005 dalle ore 00.00 alle ore 21.00
- in Via Monginevro, tratto: Piazza Sabotino - Corso Trapani esclusi, e ad esclusione del Corso Racconigi e di Via Caraglio
- l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
C)
il giorno 22 maggio 2005 dalle ore 07.30alle ore 20.00
- in Via Monginevro, tratto: Piazza Sabotino - Corso Trapani esclusi, e ad esclusione del Corso Racconigi e di Via Caraglio
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
- la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
- presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della festa, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;
- che sia posizionata adeguata segnaletica di preavviso e transennatura nei punti di chiusura al trafffico;
- che sia presente in loco un adeguato servizio di vigilanza da parte degli agenti della Polizia Municipale e/o della Forza Pubblica e degli operatori preposti alla sicurezza opportunamente incaricati dagli organizzatori;
- tali condizioni devono essere assunte dal Direttore della Circoscrizione n. 3, nella specifica autorizzazione di competenza e poste a carico degli organizzatori della manifestazione che sottoscrivendola si impegneranno a realizzarle direttamente con i mezzi necessari assumendo la responsabilità conseguente a qualsiasi evento dannoso a persone e/o cose riferibili alla loro insufficienza o inosservanza;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)