|
ORDINANZA N. 1545 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 1011 |
LOCALITÀ:
via G. Medici, corso Svizzera, piazza Perotti, piazza Piero della Francesca… |
Data 02.05.05 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 4- 5 |
|
FB45/manispo/gare/B/trofeo
vroncar 26.06.05 |
Oggetto: Gara ciclistica non competitiva “ 1° Trofeo
Veroncar e 7° Memorial Beccaria”, A.S.D. Team Monviso, 26.06.05.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta dell’
A.S.D. Team Monviso per lo svolgimento della manifestazione denominata “ 1°
Trofeo Veroncar e 7° Memorial Beccaria”;
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 26 giugno 2005
in:
§ Andata: via G: Medici, corso
Svizzera, piazza Perotti, corso Svizzera, piazza Piero della Francesca, via
Borgaro, via Stampimi, strada dell’Aeroporto;
§ Ritorno: strada Pianezza, piazza
Cirene, via Pianezza, corso Svizzera, piazza Perotti, corso Svizzera, via G.
Medici
· l’istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 07.00 alle 13.00, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l’attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
b) i partecipanti si astengano dal competere fra di loro;
c) i partecipanti si mantengano in gruppo, senza frazionamenti;
d) dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l’intera durata della manifestazione sportiva;
e) vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone o cose;
f)
con
l’ulteriore precisazione che l’osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico del responsabile dell’A.S.D. Team Monviso, il quale assumerà la
responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o
cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione
sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l’incolumità
pubblica e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)