ORDINANZA N.1479

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 961 T

LOCALITÀ :via Maria Ausiliatrice

data 27 4 2005

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. III 2.1

Am22/morabito/2005/sfilate/ausilia

   

Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 1006

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta del Rettore della Basilica Maria Ausiliatrice, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di una Processione a carattere religioso;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 24 maggio 2005

in:

via Maria Ausiliatrice, tratto: piazza Maria Ausiliatrice - via Salerno;

via Salerno;

corso Regina Margherita, carreggiata laterale NORD;

via Biella, tratto: corso Regina Margherita - str. Del Fortino;

str. Del Fortino, tratto: via Biella - via Cigna;

 

via Cigna, tratto: str. Del Fortino - corso Regina Margherita;

corso Regina Margherita, carreggiata NORD, tratto: via Cigna - piazza Maria Ausiliatrice;

con la precisazione che:

  1. l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni;
  2. gli organizzatori della processione dovranno assumere la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della processione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

Dott.ssa Luisella NIGRA