ORDINANZA N. 1419

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 22/

LOCALITÀ Corso BRAMANTE

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 22/04/05

SB/VARIE05/bramante

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1694 prot. n. 367 del 06.8.1998 con la quale era stata istituito il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata consentita con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sulla carreggiata laterale sud, lato sud del corso per un tratto di m 10 immediatamente ad est del n.c. 10/e, nonché l'ordinanza n. 2239 prot. n. 481 del 21.10.1998 con la quale veniva rettificata la suddetta ordinanza n. 1694 sostituendo le parole "n.c. 10/e" con le parole "n.c. 10/a";

Vista la nota nella quale si evidenziano le mutate situazioni in ordine alle esigenze viabili collegate alle attività commerciali;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Bramante

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato sud della carreggiata laterale sud del corso, per un tratto di m 5 circa a partire dal filo carraio est del n.c. 10/a e procedendo verso est, con disposizione "in fila";
  2. la revoca delle ordinanze n. 1694 prot. n. 367 del 06.8.1998, e n. 2239 prot. n. 481 del 21.10.1998, meglio specificate in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)