Prot. n. 7413 del 22.04.2005 Ordinanza n. 1412

CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E VERDE
Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Considerato che la presenza dei piccioni allo stato libero costituisce un importante elemento di socializzazione che deve essere salvaguardato anche attraverso il controllo dell’alimentazione, della salute e della proliferazione.

Considerato che alcuni cittadini alimentano i piccioni con grandi quantità di cibo spesso inadeguato alle loro esigenze etologiche e che ciò comporta carenze nutrizionali con conseguente indebolimento della specie.

Considerato altresì che l’alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l’ecosistema urbano.

Considerato che la presenza di numerose colonie debilitate e dunque maggiormente vulnerabili a svariate patologie, anche zoonosiche, comporta un rischio per i cittadini con particolare riferimento alle aree ad alta densità di popolazione ed in zone frequentate da soggetti a rischio quali ospedali, strutture per cure sanitarie (case di cura e di riposo, ambulatori medici etc.), scuole materne elementari e asili nido, aree giochi bimbi;

Considerato che l’ASL 4 di Torino Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria con le note del 26 novembre 2004, del 28 gennaio 2005 e del 24 marzo 2005, ha comunicato alla Città i risultati delle attività di controllo e sorveglianza epidemiologica svolte conformemente all’Ordinanza n. 506/1988, che hanno evidenziato la presenza di consistenti inconvenienti igienico-sanitari correlati al notevole incremento numerico delle popolazioni di piccioni, con rischio per la salute pubblica, per il benessere e la salute degli animali.

Considerato che l’A.S.L. 4 di Torino Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria ha evidenziato che gli aspetti sanitari del problema,focalizzati già negli anni ‘80 e nel biennio 1999/2000 attraverso specifici rilievi con presenza di patologie batteriche trasmissibili all’uomo, ha trovato conferma in più recenti episodi di moria che hanno interessato colonie numerose e stabilmente insediate, anche nel centro e in zone semicentrali.

Considerato che l’A.S.L. 4 di Torino Servizio di Igiene e Sanità Veterinaria evidenzia che le deiezioni dei piccioni costituiscono un substrato ideale per lo sviluppo di funghi microscopici, particolarmente patogeni per i soggetti immuno-depressi.

Considerato che l’A.S.L. 4 di Torino Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria ha segnalato con motivata preoccupazione episodi di infestazione ambientale e umana da Argas reflexus (zecca molle dei volatili possibile vettore di zoonosi e responsabile di fenomeni allergici anche gravi) verificatesi nel corso del 2004 e comportanti in alcuni casi l’emanazione di ordinanze contingibili urgenti per la tutela della salute pubblica e che analoghe segnalazioni sono pervenute già nel mese di febbraio 2005.

Considerato che nelle relazioni dell’A.S.L. 4 di Torino Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria si evidenzia altresì il pericolo zoonosico rappresentato dal virus dell’influenza aviaria, patologia emergente che sta allertando le massime autorità sanitarie mondiali, che in caso di epidemia potrebbe trovare nella popolazione di piccioni della città di Torino, un veicolo di diffusione.

Constatato il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all’ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;

Considerato che esistono in commercio sostanze antifecondative con effetto reversibile di comprovata sicurezza ed efficacia e che pertanto è possibile dare applicazione a quanto previsto con l’Ordinanza Sindacale n. 963/93 in merito al contenimento delle colonie cittadine;

Visto il progetto elaborato dall’ASL 4 riguardante un programma sperimentale per il controllo della proliferazione dei piccioni da attuare nel centro cittadino tramite la somministrazione controllata del mangime con un antifecondativo (nicarbazina) utilizzato con buoni risultati in diverse città italiane per le sue caratteristiche di sicurezza, modularità, reversibilità e basso impatto ambientale, approvato dalla Giunta Comunale il 31 marzo 2005, n° meccanografico 02126/021, dichiarata immediatamente esecutiva;

Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario, nella zona interessata, che i piccioni siano alimentati esclusivamente con mangime trattato per non vanificare gli effetti del trattamento;
Considerato altresì che è necessario regolamentare anche l’alimentazione dei piccioni nelle vicinanze di zone ad alta densità di popolazione e alle zone frequentate da soggetti a rischio, al fine di evitare il pericolo di trasmissioni zoonosiche;

Visto l’art. 50 del TU sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;

Visto l’art. 40 dello Statuto della Città di Torino

Visto il DPR 08/02/1954 n. 320, art. 160

Acquisito il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl 1 di Torino

Acquisito il parere favorevole del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria dell’Asl 4 di Torino

INVITA

la popolazione ad alimentare, su tutto il territorio cittadino, i piccioni con cibo adeguato alle esigenze fisiologiche della specie; con la raccomandazione di evitare amidi cotti (pane, pasta, riso, etc)

ORDINA

1) dal 2 maggio 2005 fino al 31 ottobre 2005, periodo in cui sarà attuato dalla Città, in collaborazione con l’Asl 4 di Torino – Servizio di Igiene e Sanità Veterinaria, un progetto sperimentale per il controllo della proliferazione dei piccioni, il divieto di alimentazione dei piccioni nella zona centrale delimitata a nord da Lungo Dora Agrigento, Lungo Dora Savona, tratto di Corso Regio Parco compreso Lungo Dora Savona e Corso San Maurizio, Corso San Maurizio; a est da Lungo Po Diaz, Lungo Po Cadorna; a sud da Corso Vittorio Emanuele II; ad ovest da Corso Inghilterra e Corso Principe Oddone. Tutti i confini dell’area sono inclusi.

2) dal 2 maggio 2005 su tutto il territorio cittadino, il divieto di alimentare i piccioni ad una distanza inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l’infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.

3) incarica l’ASL 4 di Torino – Servizio di Igiene e Sanità Veterinaria di effettuare adeguati controlli e monitoraggi sul progetto sperimentale della Città volto al controllo della proliferazione dei piccioni, per ottimizzarne l’efficacia e affinchè si svolga nella piena tutela del benessere dei piccioni.

AVVERTE

Che, ferme restando l’applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista all’art 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.

AVVISA

che a norma dell’art.3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

La presente Ordinanza diventa esecutiva dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Sindaco


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