ORDINANZA N. 1360 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 216 |
LOCALITÀ Via COL DI LANA |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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del 20/04/2005 |
SB/VARIE05/coldilana |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 539(538) del 07.6.1989 che istituiva la riserva di un posto auto ai veicoli delle persone motulese o non vedenti munite dello speciale contrassegno, sul lato est di via Col di Lana, partendo da m 45 a nord del f.f. nord di via Chambery e procedendo verso nord;
Vista l'ordinanza n. 538(507) del 07.6.1989 che istituiva il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, con sosta consentita ai veicoli dei servizi religiosi, sul lato est di via Col di Lana, per un tratto di m 15 partendo da m 30 a nord del f.f. nord di via Chambery e procedendo verso nord;
Vista la segnalazione della Circoscrizione 3;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)