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ORDINANZA N. 1298

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 187

LOCALITÀ via Ormea

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 19/04/2005

GI/VARIE04/Ormea

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta di alcuni residenti di via Ormea;

Vista dell'ordinanza n. 204 prot. 1180 del 30/10/65 punto 25), con la quale veniva istituito il divieto di sosta a carattere permanente lungo entrambi i lati di via Ormea per un tratto di m 25.00 a partire dal f.f. SUD di corso Vittorio Emanuele II con direzione SUD;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Ormea

  1. istituzione della sosta a pagamento sul lato OVEST della via, a partire dal punto individuato da m 27.00 circa a SUD del f.m. SUD di corso Vittorio Emanuele II e, procedendo verso NORD, per un tratto di m 21.00 circa con disposizione "in fila", con le modalità stabilite con ordinanza n. 2007 prot. n. 1835 del 14.12.1995;
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST della via, a partire dal punto individuato a m 25.00 circa a SUD del f.m. SUD di corso Vittorio Emanuele II e, procedendo verso NORD fino a corso Vittorio Emanuele II;
  3. la revoca dell'ordinanza n. 204 prot. 1180 del 30/10/65 punto 25), meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)