CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 837T |
LOCALITÀ via D'Arborea, via Mattie, via Viterbo, piazza Villari, strada del Barocchio, piazza Derna, via San Raffaele, strada al Traforo del Pino |
data 13/04/05 |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 - 3 - 5 - 6 - 7 |
prot. n. |
FB45/B/SMATd'arborea |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Viste le richieste presentate dalla SMAT S.p.a. per effettuare lavori di manutenzione, sistemazione e costruzione della rete fognaria;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
A) in :
- via D'Arborea, per un tratto di m 100 circa a Nord di corso Tazzoli, dal 18.04.05 al 22.04.05;
- via Mattie, trato: via Borgone - via Beaulard, dal 26.04.05 al 30.09.05;
- via Viterbo, tratto: piazza Villari - nn.cc. 161-144, dal 26.04.05 al 26.08.05;
- piazza Villari, carreggiata Est, tratto: via Foligno - via Viterbo, dal 26.04.05 al 26.08.05;
- via San Raffaele, tutta, dal 18.04.05 al 29.04.05;
- l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli;
- l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
B) in:
- strada del Barocchio, tratto: piazza Caccia - via Veglia, dal 26.04.05 al 08.05.05;
- interno 231 di piazza Derna, dal 26.04.05 al 15.06.05;
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
C) in strada al Traforo del Pino, per un tratto di m 35 circa in prossimità del n.c. 39/2, dal 02.05.05 al 13.05.05 dalle ore 09.00 alle ore 19.00
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
- l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
- l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)