CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 793T |
LOCALITÀ corso Spezia, piazza Bozzolo, via Ventimiglia, via Santena, via Genova, via Varazze, corso Vittorio Emanuele II |
data 07/04/05 |
CIRCOSCRIZIONE N.1 - 9 |
prot. n. |
FB45/B/infrastrutture/santena |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Viste le segnalazioni del Dirigente Settore Infrastrutture, relative ai lavori del sottopasso Spezia Sebastopoli
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
A far tempo dalla data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze
A) nella nuova bretella di collegamento di via Santena tra la carreggiata Nord e Sud di corso Spezia
- l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Nord verso Sud;
- l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la bretella di cui al punto 1) suddetto nei confronti della carreggiata Sud di corso Spezia;
- l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
B) in via Ventimiglia
- l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la via da Sud verso Nord all'intersezione con corso Spezia;
- l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via da Sud verso Nord nei confronti della carreggiata Sud di corso Spezia;
- l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
C) in via Santena
- l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la via da Nord verso Sud all'intersezione con la carreggiuata Nord di corso Spezia;
- l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
D) in via Genova, tratto: via Varaita - piazza Bozzolo
- l'istituzione della sosta con disposizione "in fila" sul lato Ovest;
E) nel protendimento di via Genova sull'asse centrale di piazza Bozzolo
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
F) in piazza Bozzolo, perimetrale Nord/Est, tratto: corso Spezia - via Genova
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
- l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
G) in piazza Bozzolo, perimetrale Nord/Est e Sud/Est
- l'istituzione del senso unico di circolazione veicoalre da Sud verso Nord;
- l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
H) in via Varazze, tratto: via Cherasco - via Genova
- l'istituzione del senso unico di circolazione veicoalre da Est verso Ovest;
I) in corso Spezia
- l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la carreggiata laterale Nord del corso da Est verso Ovest all'intersezione con piazza Bozzolo;
- l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
L) in corso Vittorio Emanuele II, carreggiata centrale, tratto: corso Castelfidardo incluso - via Morosini esclusa
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
- con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)