ORDINANZA N. 1205

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 793T

LOCALITÀ corso Spezia, piazza Bozzolo, via Ventimiglia, via Santena, via Genova, via Varazze, corso Vittorio Emanuele II

data 07/04/05

CIRCOSCRIZIONE N.1 - 9

prot. n.

FB45/B/infrastrutture/santena

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Viste le segnalazioni del Dirigente Settore Infrastrutture, relative ai lavori del sottopasso Spezia Sebastopoli

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

A far tempo dalla data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze

A) nella nuova bretella di collegamento di via Santena tra la carreggiata Nord e Sud di corso Spezia

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Nord verso Sud;
  2. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la bretella di cui al punto 1) suddetto nei confronti della carreggiata Sud di corso Spezia;
  3. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

B) in via Ventimiglia

C) in via Santena

D) in via Genova, tratto: via Varaita - piazza Bozzolo

E) nel protendimento di via Genova sull'asse centrale di piazza Bozzolo

F) in piazza Bozzolo, perimetrale Nord/Est, tratto: corso Spezia - via Genova

G) in piazza Bozzolo, perimetrale Nord/Est e Sud/Est

H) in via Varazze, tratto: via Cherasco - via Genova

I) in corso Spezia

L) in corso Vittorio Emanuele II, carreggiata centrale, tratto: corso Castelfidardo incluso - via Morosini esclusa

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
  3. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  4. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)