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ORDINANZA N. 1165

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 180

LOCALITÀ via Castagneto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 06/04/05

GI/VARIE04/castagneto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerata la limitata sezione stradale e l'oggettiva difficoltà per i veicoli di accedere alle proprietà latistanti ubicate su via Castagneto;

Visto il parere della Circoscrizione Amministrativa 8 San Salvario -Cavoretto -Borgo Po;

Vista l'ordinanza n. 114 del 15.02.89, con la quale in via Castagneto veniva istituito l'obbligo di arresto all'incrocio "STOP", per i veicoli che percorrono la via, prima di immettersi nella carreggiata SUD/EST di piazza Hermada;

Vista l'ordinanza n. 34 del 9.01.95, con la quale in via Castagneto veniva istituito il divieto di sosta permanente sul lato EST della via, per tutta la sua lunghezza;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Castagneto

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente su ambo i lati della via;
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, nel tratto compreso tra Piazza Hermada e via Lauriano, con direzione da NORD verso SUD;
  3. la posa di n. 8 paletti dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino", due ai lati dei passi carrabili contrassegnati dai nn.cc.: 1/d - 3- 0/e e 4, a m 0.30 dalla linea di margine, dovrà essere lasciata per il transito pedonale una fascia di almeno m 1.00;
  4. la revoca dell'ordinanza n. 114 del 15.02.89 e dell'ordinanza n. 34 prot. 34 del 9.1.95, meglio specificate in premessa;
  5. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)