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ORDINANZA N. 1136

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 171

LOCALITÀ via Lauriano

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 5.04.2005

GI/VARIE04/lauriano2

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 940 prot. 116 dell'11.03.2004, con la quale veniva disposta in via Lauriano la posa di n. 2 paletti dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" sul marciapiede NORD, rispettivamente a m 3.20 e m 5.00 circa ad EST del f.m. EST di via Castegneto e la posa in. 2 dissuasori di sosta del tipo "piramide" sul lato OVEST della via, di fronte al n.c. 9, a m 4.00 e 6.00 circa a SUD dello s.f. SUD di via Lauriano n.c. 8;

Considerata la limitata sezione stradale e l'oggettiva difficoltà per i veicoli di accedere alle proprietà latistanti ubicate su via Lauriano;

Visto il parere della Circoscrizione Amministrativa 8 San Salvario -Cavoretto -Borgo Po;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Lauriano

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente , su ambo i lati della via;
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da OVEST verso EST;
  3. la posa di paletti dissuasori della sosta del tipo "Città di Torino" nei tratti sottoelencati:

sul lato NORD della carreggiata

sul lato SUD della carreggiata:

sul lato OVEST del carreggiata

4) la revoca dell'ordinanza n. 940 prot. n. 116 dell'11.03.2004, meglio specificata in premessa;

5) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)