ORDINANZA N. 1121

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 168

LOCALITÀ Piazza della Repubblica

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 04/04/2005

LB/VARIE05/repubblica

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 4334 prot. n. 866 del 20.12.01 con la quale al punto 1) veniva istituito il divieto di sosta permanente con rimozione coatta, sul lato NORD della carreggiata perimetrale del settore NORD/OVEST di piazza della Repubblica, immediatamente ad OVEST del n.c. 17, per un tratto di m 15.00 circa, con sosta riservata ai veicoli della Polizia di Stato;

Vista l'ordinanza n. 4335 prot. n. 867 del 20.12.01 con la quale al punto 1) veniva istituito il divieto di sosta permanente con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato NORD della carreggiata perimetrale del Settore NORD/OVEST di piazza della Repubblica, immediatamente ad EST del n.c. 17, per due posti auto, con disposizione "in fila";

Vista la segnalazione della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza della Repubblica

A) nella carreggiata perimetrale del settore NORD/OVEST

 

B) nel settore NORD

tratto: corso Giulio Cesare - carreggiata perimetrale del settore Nord/Est

con la contestuale revoca della sosta a pagamento, ove vigente;

  1. la revoca:

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)