Disegno in formato dwf
 

ORDINANZA N. 1119

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 166

LOCALITÀ via Pietro Giuria

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 04/04/2005

GI/VARIE05/giuria

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1214 prot. n 258 del 9.6.98, con la quale al punto 1) lettera b) veniva istituito il divieto di fermata sul lato EST di via Pietro Giuria, nel tratto: a partire da m 30 circa dal f.m. SUD di via Valperga Caluso e procedendo verso SUD sino a corso Raffaello;

Vista la richiesta dei titolari di alcune attività commerciali;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Sezione Circoscrizionale 8^ San Salvario - Cavoretto - Borgo Po;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Pietro Giuria

  1. l'istituzione del divieto di sosta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci sul lato EST della via, a m 9.00 circa a NORD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 7/A, per un posto auto con disposizione "a spina";
  2. l'istituzione della sosta a pagamento durante le giornate di sabato feriali nell'area individuata nel tratto di cui al punto 1) con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 795 prot. 25 del 4.03.2003;

3) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato EST della via, a partire da m 4.50 circa a NORD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 7 e, procedendo verso NORD per un tratto di m 4.50 circa;

4) la revoca del punto 1) lettera b) dell'ordinanza n. 1214 prot. 258 T del 9.6.98, meglio specificato in premessa, limitatamente ai tratti di cui ai punti 1), 2) e 3);

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)