ORDINANZA N. 1077 |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 159 |
LOCALITA' Largo TURATI |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 30/03/2005 |
SB/VARIE05/turati |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n.1566 prot. n. 277 del 22.5.2002 con la quale, tra l'altro, al punto 2) della lettera H) era stata confermata l'area di sosta riservata al servizio di persone motulese e non vedenti sul lato sud della carreggiata laterale sud di corso Dante, in corrispondenza del n.c. 2 e sul lato est dello slargo con via Frugarolo; nonché, nell'area di intersezione di via Jonio con corso Turati, era stata istituita la sosta a pagamento sul lato nord dell'area, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1509 prot. n. 266 dell 17.5.2002, con disposizione "a pettine" in corrispondenza del n.c. 47;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in Largo Turati:
A) sulla carreggiata di collegamento tra corso Dante e via Jonio:
2) l'istituzione del divieto di fermata sul lato est a partire dall'intersezione con corso Dante;
attrezzati, con disposizione "a spina", con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1509 prot. n. 266 del 17.5.2002;
B) sulla carreggiata laterale est di corso Turati nel tratto compreso tra corso Dante e la carreggiata di collegamento con via Jonio:
Dante;
C) sulla carreggiata di collegamento tra la carreggiata laterale est di corso Turati e via Jonio:
attrezzati, con disposizione "a spina", con le modalità di cui al punto 3) lettera A) del presente dispositivo;
D) la revoca dell'ordinanza n. 1566 del 22.5.2002, limitatamente al punto 2) lettera H),
meglio specificato in premessa;
E) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO |
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(Dott.ssa Luisella NIGRA) |