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ORDINANZA N. 1065

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 147

LOCALITÀ via Corradino

 

CIRCOSCRIZIONE N. 09

del 30.03.2005

GI/VARIE05/corradino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2447 prot. n. 422 del 20/06/2003, con la quale al punto 1. b. veniva istituito il divieto di fermata sul lato SUD della carreggiata NORD di via Corradino, a partire da m 46.00 circa ad EST del protendimento ideale del f.m. OVEST di via Ventimiglia, per un tratto di m 15.00 circa procedendo verso OVEST;

Vista la segnalazione della Circoscrizione 9^ Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Corradino

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati, con disposizione "a spina" fatta eccezione per il primo posto auto immediatamente EST di piazza Bengasi che sarà demarcato "in fila", sul lato SUD della carreggiata SUD, nel tratto compreso tra via Genova e la carreggiata EST di piazza Bengasi;
  2. la revoca del punto 1.b. dell'ordinanza n. 2447 prot. n. 422 del 20/06/2003, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa Luisella NIGRA)