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ORDINANZA N. 833

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n.132

LOCALITÀ Via XX SETTEMBRE

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 10/03/05

SB/VARIE05/settembre

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che, per effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area appositamente destinata;

Vista l'ordinanza n. 2692 prot. n. 587 del 4.12.1998 con la quale, tra l'altro, era stato istituito il divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato ovest della carreggiata laterale ovest, con disposizione "a pettine", per un tratto di m 10 circa a partire da m 3 circa dal protendimento del f. marciapiede nord di via Gramsci;

Vista la richiesta del titolare di esercizio commerciale con la quale si evidenzia la relativa presenza permanente di un dehor;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via xx Settembre

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato ovest della carreggiata ovest, per un posto auto, a partire da m 5 dall'intersezione nord con corso Matteotti e procedendo verso nord, con disposizione "a pettine";
  2. la revoca dell'ordinanza n. 2692 prot. n. 587 del 4.12.1998, limitatamente al comma 1 del punto 2) meglio specificato in premessa;
  3. l'istituzione della sosta a pagamento nell'area di cui al comma 1 punto 2 della sopracitata ordinanza n. 2692 del 4.12.1998, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)