ORDINANZA N. 794

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 528T

LOCALITÀ corso Massimo d'Azeglio

data 08/03/05

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n. 7009 T06-007-00016

PP/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./dazeglio

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della cerimonia "Meno Uno Paralimpico";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

  1. in c.so Massimo d'Azeglio, carreggiata laterale intermedia Est, su ambo i lati, tratto: via Petrarca fino all'asse intermedio della struttura denominata "Torino Esposizioni";
  2. in c.so Massimo d'Azeglio, carreggiata laterale intermedia Est, lato Est, tratto: via Petrarca fino all'asse intermedio della struttura denominata "Torino Esposizioni";

i giorni

  1. 10 marzo 2005 dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

B) 12 marzo 2005 dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della cerimonia;
  2. conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
  3. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  4. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta dei veicoli delle persone disabili;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)