ORDINANZA N.786

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

nro progr.522T

LOCALITÀ: viale Virgilio, viale Mattioli....

Data 07.03.2005

CIRCOSCRIZIONE N. 8

 

FB45/B/manispo/gare/monopattino 09.07.05

Oggetto: Gara monopattino non competitiva , " Campionati Europei di Monopattino", 09.07.05.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta dell'Associazione Sportiva Dilenttantistica G.S. AVIS Ivrea per lo svolgimento della manifestazione denominata "Campionati Europei di Monopattino";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 9 luglio 2005

  1. Parte 1 - titolo Gara Sprint

in viale Virgilio

B) Parte 2 - titolo Gara Staffetta

1) in : viale Virgilio, viale Crivelli, viale Mattioli

2) in viale Mattioli, dalle ore 14.00 alle ore 18.00

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

  1. i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
  2. i partecipanti si astengano dal competere fra di loro;
  3. i partecipanti si mantengano in gruppo, senza frazionamenti;
  4. che su tutto il percorso non siano consentiti attraversamenti;
  5. dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva;
  6. non vengano occupate le aree verdi con attrezzature o depositi;
  7. non vengano utilizzate le alberate con tiranti o altro e venga garantita la pulizia dell'area di ritrovo al termine della manifestazione;
  8. vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone o cose;
  9. con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del responsabile dell'Associazione nome dell'Associazione, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)