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ORDINANZA N. 708

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 117

LOCALITA' Via DELLE ORFANE

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 02/03/05

SB/VARIE05/orfane

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1258 prot. n. 68 del 26.6.1997 che, tra l'altro, istituiva il divieto di fermata dalle ore 7,30 alle ore 19,30, sul lato ovest della via per un tratto di m 20 circa partendo dal n.c. 25 e procedendo verso sud;

Considerato che si intende potenziare la sosta esistente;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via delle Orfane

 

  1. l'istituzione della sosta a pagamento sul lato ovest della via, per due posti auto, a partire da m 6 circa a sud dal filo carraio sud del n.c. 25 e procedendo verso sud, con disposizione "in fila" e con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 1258 prot. n. 68 del 26.6.1997, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)