ORDINANZA N. 706

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 115

LOCALITA' Corso DE NICOLA

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 02/03/05

SB/VARIE05/denicola

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1079 del 18.6.1996 che al punto a) istituiva, tra l'altro, il divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata nord di corso De Nicola, nel tratto: c.so Galileo Ferraris - l.go Orbassano, esclusi

Tenuto conto della nuova sistemazione viabile a seguito delle modifiche del cantiere relativo al Passante Ferroviario;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso De Nicola

tratto compreso tra corso Galileo Ferraris e largo Orbassano

  1. l'istituzione della sosta a pagamento su ambo i lati, con disposizione "in fila", con le

modalità stabilite dall'ordinanza n. 1509 prot. n. 266 del 17.5.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) la revoca dell'ordinanza n. 1079 del 18.6.1996, limitatamente al punto a) meglio specificato in premessa;

3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)