ORDINANZA N. 705

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 114

LOCALITA' Via FRATELLI VASCO

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 02/03/05

SB/VARIE05/vasco

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1638 del 25.10.1994 con la quale, tra l'altro, era stato istituito il divieto di fermata permanente sul lato est della via nonché la sosta a pagamento con disposizione "in fila" sul lato ovest della via, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1123 prot. 1050 del 1 agosto 1994;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via f.lli Vasco

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato ovest della via;
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato est per un tratto di m 12 a partire dal portico di via Po in direzione Nord;
  3. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato est della via, per un tratto di m 7 a partire da m 12 dal f.f. del portico di via Po, e procedendo verso nord, con disposizione "in fila";
  4. l'istituzione della sosta a pagamento sul lato est della via a partire da m 12 dal portico di via Po, procedendo verso nord, con disposizione "in fila", con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
  5. la revoca dell'ordinanza n.1638 del 25.10.1994 meglio specificata in premessa;
  6. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)