ORDINANZA N. 635

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 436T

LOCALITÀ via Farinelli, via Morandi

data 25/02/05

CIRCOSCRIZIONE N. 10

prot. n. 6038 T06-007-00016

DC/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./capuana.doc

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio, relativa al trasferimento dell'area mercatale di via Cesare Pavese per consentire la ristrutturazione e messa a norma dell'area medesima;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 15 febbraio 2005 mecc. n. 2005 00694/106 recante l'oggetto: "Sistemazione area mercatale Mirafiori Nord Pavese";

Tenuto conto che occorre dare attuazione alla suddetta deliberazione per i provvedimenti viabili relativi;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nell'area ex Capuana

dal 28/02/2005 e sino a cessate esigenze determinate dai lavori di ristrutturazione del mercato di via Pavese

fatta eccezione per gli operatori di mercato muniti di evidenti contrassegni rilasciati dal Settore Infrastrutture per il Commercio e per i veicoli Amiat che effettuano la pulizia dell'area;

con la precisazione che la presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
  3. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  4. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)