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ORDINANZA N. 623

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 92

LOCALITÀ via Villa Genero - viale Innocenzo Contini

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 24/02/2005

GI/VARIE04/Villa Genero

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 4186 prot. 528 del 7.10.2004, con la quale in corrispondenza del varco situato all'imbocco di viale Contini da strada Comunale Santa Margherita , veniva istituito il divieto di circolazione veicolare ai ciclomotori, ai motoveicoli, agli autoveicoli, alle macchine agricole e macchine operatrici, fatta eccezione per i veicoli dei residenti che devono accedere alle proprietà latistanti, i veicoli strumentali utilizzati per la manutenzione al parco, i motocarri e le spazzatrici AMIAT;

Vista l'ordinanza n. 717 prot. 638 del 26.04.95 e l'ordinanza n. 349 prot. 61 del 17.02.99, con le quali venivano istituite in deroga a tutte le disposizioni limitative della circolazione, rispettivamente: il consenso alla circolazione per i veicoli che effettuano i necessari controlli del personale dell'A.M.I.A.T. durante l'espletamento delle loro mansioni, identificabili da logo e numerazione aziendale, ed il consenso alla circolazione per i veicoli di coloro che effettuano lavori, consegne o manifestazioni, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico materiali e/o attrezzature;

 

Vista la segnalazione della Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali con la quale si conviene debbano essere inseriti i veicoli diretti o provenienti dai passi carrabili dalle proprietà ubicate all'interno del parco ai nn.cc. 12/A, 39 e 41 di viale Innocenzo Contini;

 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nel parco Villa Genero e nel viale Innocenzo Contini

 

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare ai ciclomotori, ai motoveicoli, agli autoveicoli, alle macchine agricole e macchine operatrici, in particolare attraverso il varco situato in corrispondenza dell'imbocco di viale Contini da strada Comunale Santa Margherita, fatta eccezione per :

  1. la conferma delle ordinanze n. 717/85 e 349/99, meglio specificate in premessa;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 4186 prot. 528 del 7.10.2004, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)