CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
nro progr.407 T |
LOCALITÀ: corso Casale, piazza Carrara.... |
Data 23 2 2005 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
|
FB45/manispo/gare/90° Milano - Torino 5.03.05 |
Oggetto: Gara ciclistica competitiva "90° Milano - Torino", 5 marzo 2005.
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della RCS Sport per lo svolgimento della gara ciclistica competitiva denominata "90° Milano - Torino";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 5 marzo 2005
A) in:
- piazza Carrara;
- via Cavalcanti, tratto: piazza Carrara - piazza Cavalcanti;
- via Castiglione, tratto: corso Casale - via Lomellina;
- slargo corso Casale antistante il n.c. 158;
- corso Casale, tratto: piazzale Marco Aurelio - via Gassino;
- via Boccaccio, ambo i lati, tratto: piazza Carrara - via Lomellina;
- via Lomellina, antistante i nn.cc. 18 e 24;
- l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con rimozione forzata dalle ore 7.00 alle ore 19.00, fatta eccezione per le vetture dei Gruppi Sportivi, Stampa ed Organizzazione;
B) in corso Casale , tratto: via Boccaccio - via Gassino
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 13.00 alle ore 17.30, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso,della Forza Pubblica e dell'Organizzazione;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del T.U.L.P.S.;
- il percorso compreso nel Comune di Torino dovrà essere delimitato con segnaletica, barriere e nastri nei tempi e nei modi previsti;
- dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, il regolare posizionamento e mantenimento della segnaletica e delle strutture di cui sopra, il controllo delle strutture di delimitazione del percorso, la sollecita rimozione delle medesime e il ripristino della circolazione al termine della competizione, al fine di consentire una pronta ripresa della regolare viabilità; a tale scopo personale incaricato munito di bracciale o di altro segno di riconoscimento facilmente identificabili, nonché di indumenti conformi alle caratteristiche e tipologia previste dall'art. 37 del D.P.R. 455/92 e dotato di bandierine di colore arancio fluorescente, dovrà segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti, nonché dovrà dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione o limitazione della circolazione stradale;
- dovranno essere garantiti gli attraversamenti elastici nelle aree di intersezione presidiate da Agenti della Polizia Municipale;
- che su tutto il percorso non siano consentiti attraversamenti;
- sia interdetta la circolazione sulle vie interessate alla gara;
- non vengano occupate le aree verdi con attrezzature o depositi;
- non vengano utilizzate le alberate con tiranti o altro e venga garantita la pulizia dell'area di ritrovo al termine della manifestazione;
- dovrà essere assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con presenza di almeno un'ambulanza e di personale medico in grado di intervenire prontamente in caso di necessità;
- dovranno essere predisposte idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
- dovrà essere verificata, nell'imminenza della competizione ciclistica, l'idoneità del percorso stradale prescelto al fine di accertare la piena transitabilità della strada, nonché il provvedere all'eliminazione o messa in sicurezza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti che possono pregiudicare la sicurezza. Analoga attenzione dovrà essere prestata durante la manifestazione adottando tutte le cautele che si rendano necessarie a garantire la sicurezza dei concorrenti e delle altre persone eventualmente presenti procedendo ove ciò non fosse possibile alla sospensione della gara;
- dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 9/6bis del C.d.S., servizio di scorta di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12/1 del C.d.S. con ausilio di scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, al fine di garantire la tutela delle primarie esigenze di sicurezza della circolazione e dell'incolumità dei concorrenti;
- dovranno essere rispettate da parte della scorta tecnica alla gara tutte le prescrizioni contenute nel "Disciplinare per le scorte tecniche delle competizioni ciclistiche su strada", Provvedimento del 27.11.2002 G.U. n. 29 del 5.2.2003;
- vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
- con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, i quali assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
- la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)